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Il servizio Faq-domande frequenti è un’importante risorsa per le associazioni.
Le orienta sulle principali e ricorrenti questioni che emergono nel corso della loro esistenza.
Offre una prima risposta a quesiti generali che riguardano le diverse fasi della vita associativa, in particolare a seguito della Riforma del Terzo Settore.

faq

La Riforma del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore, introdotta con la L. 106/2016, si è concretizzata con l’approvazione di quattro decreti legislativi:
1) D.Lgs. 40/2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
2) D.Lgs. 111/2017 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
3) D.Lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell’articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
4) D.Lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
L’intervento legislativo si basa sui seguenti principi generali:
-riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato;
-riconoscimento del valore della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
-promozione dello sviluppo degli enti del Terzo settore, salvaguardando spontaneità ed autonomia;
-favorire il perseguimento, per il tramite degli enti del terzo settore, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-favorire forme di collaborazione tra enti del Terzo settore e lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
Si amplia «il raggio di azione» per gli Ets: le 26 attività di interesse generale codificano un maggior numero di attività rilevanti ai fini sociali rispetto al passato;
Inoltre non è più requisito necessario per usufruire di agevolazioni fiscali che l’attività sia svolta esclusivamente verso soggetti svantaggiati (Onlus). Il Codice del terzo settore, pone come elemento fondamentale che l’ente persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Cosa sono gli Enti del Terzo Settore?

Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita.

Cosè un'organizzazione di volontariato?

L’Organizzazione di volontariato (ODV) è una particolare tipologia di associazione, la quale presenta come condizione essenziale e distintiva l’operatività nel settore della solidarietà sociale. Le ODV svolgono attività di interesse generale a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri volontari o dei volontari degli enti che aderiscono alla ODV.
Le ODV sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o 3 ODV.
Entro il 3 agosto 2019 le ODV devono modificare lo statuto inserendo le disposizioni inderogabili previste nel Codice del Terzo Settore.
Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Cos'è un'associazione di promozione sociale?

L’Associazione di promozione sociale (APS) è una particolare forma associativa, caratterizzata dal perseguimento di “finalità di utilità sociale”. Le APS svolgono la propria attività a favore dei propri associatiei propri associati, dei loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri volontari o dei volontari degli enti che aderiscono alla APS.
Le APS sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o 3 APS.
Entro il 3 agosto 2019 le APS devono modificare lo statuto inserendo le disposizioni inderogabili previste nel Codice del Terzo Settore.
Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Quali sono i passaggi fondamentali per costituire un'associazione (ODV o APS)?

Il primo passo verso la costituzione di una associazione è capire bene che tipo di finalità essa si propone e, in seguito, provare ad elencare le possibili attività che si intende svolgere e per mezzo delle quali sia possibile raggiungere quelle finalità.
Ciò è indispensabile poiché permette di comprendere quale sia la forma giuridica più corretta per l’organizzazione nascente (se essa possa, ad esempio, essere una Organizzazione di volontariato, oppure una Associazione di promozione sociale, una Onlus, una Associazione sportiva dilettantistica, o ancora una “semplice” Associazione culturale).
Una volta individuata la forma giuridica si procede alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, i quali vanno poi registrati all’Agenzia delle Entrate; non vi è un vero e proprio obbligo di registrare gli atti costitutivi presso l’Agenzia ma ciò è comunque necessario se si vuole usufruire di alcuni importanti vantaggi fiscali che la legge assegna alle associazioni, previsti in particolare dall’articolo 148 del D.P.R. 917 del 1986.
Il procedimento standard per la costituzione è quindi il seguente:
- occorre anzitutto richiedere, gratuitamente, un codice fiscale specifico della nuova associazione all’Agenzia delle Entrate (compilando il Modello AA5/6, - al quale va allegato anche l’atto costitutivo);
- una volta ottenuto il codice fiscale, si va in banca a pagare l’imposta di Registro (200 euro) tramite il Modello F23;
- una volta pagata l’imposta di Registro si acquistano le marche da bollo (da 16 euro l’una), che vanno apposte sulle 2 copie dell’atto costitutivo e dello statuto (la regola è 1 marca da bollo ogni 4 pagine o ogni 100 righe);
- si ritorna infine all’Agenzia delle Entrate a registrare l’atto costitutivo e lo statuto, previa compilazione del Modello 69.
L’ultimo passaggio affinché il procedimento di costituzione possa davvero dirsi completo è l’invio (in forma telematica) all’Agenzia delle Entrate del Modello EAS (Enti associativi), che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Associazione.

Che differenza c'è tra ODV e APS

La differenza tra le due forme associative sta nei destinatari delle attività. Le ODV svolgono l'attività prevalentemente in favore di terzi mentre le APS devono svolgere l'attività prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi.

A seguito della Riforma del Terzo Settore le Onlus esisteranno ancora?

No. Con la piena attuazione della Riforma la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel frattempo resterà in vigore la normativa esistente che disciplina l'anagrafe delle Onlus, che sarà abrogata solamente dopo l'effettiva operatività del Registro Unico.

Che cos'è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta lo stumento pubblico, online e accessibile a tutti, che unifica gli albi, gli elenchi, i registri ad oggi esistenti. E' gestito a su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna regione e provincia autonoma e comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associaztive, società di mutuo soccorso e altri ETS.
E' uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro infromazioni di base come la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e le eventuali sedi operative, i contatti e riferimenti, l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita iva, per elencarne alcuni.
L'iscrizione al RUNTS è obbligatoria per ottenere la qualifica di ETS e quidi poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per legge. Gli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale trasmigreranno direttamente nel Registro Unico.
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico.

Quali sono le attività di interesse generale?

Si considerano attività di interesse generale, quelle elencate all’art. 5:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, l. 328/2000, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992 e l. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio sanitarie (DPCM 14 febbraio 2001);
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla tutela ambientale e all’utilizzo responsabile delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004);
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluseattività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?

Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
Per quanto riguarda la scrittura privata è vivamente consigliabile registrare presso l'Agezia delle Entrate l'atto che dichiara la costituzione dell'associazione.
La differenza materiale tra le due scritture sta innanzitutto nei costi: il notaio costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e richiedere la Personalità Giuridica.

A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?

In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di un'associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.

Esenzione imposta di bollo e registro

Con la nuova normativa l'imposta di bollo viene cancellata (comma 5 art. 82 CTS) mentre l'imposta di registro è dovuta per le associazioni di promozione sociale ma non per le organizzazioni di volontariato (comma 3 art. 82 CTS)

Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc.)?

In un associazione dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il Codice Fiscale va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato. La comunicazione delle variazioni delle cariche va comunicata anche al Centro Servizi per il Territorio.

L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?

Certamente si. E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto e registrare statuto e atto costitutivo. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale indispensabile per:
-registrare statuto e/o atto costitutivo;
-acquistare beni con fattura;
-intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
-stipulare contratti di locazione;
-richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
-erogare compensi;
-versare ritenute d'acconto;
-compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
-percepire dividendi;
-esercitare attività commerciali occasionali;

Il regime forfettario per ODV e APS

Per quanto riguarda la disciplina delle attività commerciali l’art.86 del Codice del Terzo settore ammette la possibilità che le ODV e le APS possano svolgere attività di tipo commerciale individuando un limite massimo di 130.000 euro. Qualora tale limite non venga superato l’associazione potrà applicare il regime forfetario, il quale prevede una tassazione forfetaria a fini IRES: i coefficienti di redditività previsti sono del 3% per le APS e dell’1% per le ODV.
Facciamo un esempio per chiarire meglio: se un’ODV avesse ricavi da attività commerciale pari a 10.000 euro applicherebbe il coefficiente di redditività dell’1%, andando a pagare 24 euro a fini di imposizione IRES; se un'APS avesse ricavi da attività commerciale pari a 10.000 euro applicherebbe il coefficiente di redditività dell’3%, andando a pagare 72 euro a fini di imposizione IRES.
Il regime ad oggetto prevede anche delle importanti agevolazioni ai fini IVA, stabilendo l’esenzione dall’imposta in oggetto sulle attività commerciali svolte (mentre l’IVA sugli acquisti effettuati rimane ovviamente un costo a carico dell’organizzazione) e da tutti gli obblighi previsti dal Decreto IVA. Le ODV e le APS possono optare per tale regime (è infatti una libera scelta dell’ente e non un’imposizione) fintantoché i proventi da attività commerciale non superano i 130.000 euro annui; e, cosa ancora più importante, lo possono applicare anche se l’attività commerciale che svolgono sia prevalente.
Solo per le ODV sono poi previste ulteriori attività non commerciali, e nello specifico:
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale.
Solo per le APS l’articolo 85 stabilisce essere non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo agli associati e ai familiari conviventi degli stessi: ciò significa che i corsi dietro corrispettivo ai soci saranno considerati non commerciali per gli ETS solamente se a farlo saranno le APS, mentre avranno natura commerciale per tutti gli altri ETS;
- le cessioni a fini istituzionali, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici.

l nuovo regime delle detrazioni e delle deduzioni

L’art.83 del Codice del Terzo settore introduce una disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali. Per quanto riguarda la detrazione è previsto un risparmio d’imposta pari al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS, su una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione è rivolta ad una ODV.
La deduzione, che va ad abbattere il reddito complessivo del soggetto erogante, è disciplinata dal c.2 dell’art.83. Si prevede che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e societànei confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato. In questa nuova disposizione non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L. 35/2005. Le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni, e il Codice specifica inoltre che per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro queste devono essere fatte con strumenti diversi dal contante (e quindi tramite banche, uffici postali o altri strumentidi pagamento tracciabili).

5 x mille

Il 5 x mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle tasse), ma non comporta neppure oneri aggiuntivi (in pratica non costa nulla) in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l'IRPEF.
Istituito nel 2006 in forma sperimentale, il 5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit; grazie ad esso, i cittadini, con le loro preferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto terzo settore, anche in virtù del fatto che le associazioni sono tenute a dimostrare come hanno impiegato le risorse ricevute.Il 5 per mille rappresenta per il cittadino un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio, mentre per lo Stato si tratta di una voce di spesa, dal momento che una porzione del gettito fiscale risulta vincolata alle finalità scelte dal cittadino.
Potendo scegliere i beneficiari di una quota dell'imposta sul reddito, il contribuente esercita una sovranità inusuale, dal momento che di solito spetta al Parlamento stabilire l'impiego del gettito fiscale.
Gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille sono pubblicati sul portale dell'Agenzia delle Entrate, dove è presente anche un motore di ricerca che permette di individuare tutti gli enti iscritti.
Il 5 per mille è una forma di sussidiarietà orizzontale, un principio che implica la collaborazione del cittadino con le istituzioni per l'attuazione di interventi socialmente rilevanti e ha l'obbiettivo di sostenere:
- gli ETS iscritti negli appositi registri e nel Registro Unico del terzo Settore quando sarà istituito
- la ricerca scientifica e delle università
- gli enti per la ricerca sanitaria
- le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
- le attività di tutela del patrimonio artistico
Tutti gli enti che volessero usufruire del 5 x mille possono farlo presentando domanda di iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate compilando gli appositi moduli. Una volta che la domanda sarà accettata l'ente sarà inserito nell'elenco permanente degli iscritti.
Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate esplicano effetti anche nell’anno successivo, se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

Il social bonus

Il social bonus previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore, consiste in un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. È questa una delle novità della recente riforma del Terzo settore.
Destinare agli Enti del Terzo settore beni immobili pubblici inutilizzati e i beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore (Cts). Per essere uno dei destinatari di questi beni gli Enti devono predisporre progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all’incentivazione di iniziative di legalità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, così come indicato nel Cts. Un’organizzazione del Terzo settore, che abbia presentato un progetto al ministero e che riceva in comodato gratuito, per un determinato numero di anni, un bene pubblico, mette in moto un percorso virtuoso. L’immobile, infatti, potrà essere restaurato e utilizzato per un’attività di interesse generale. Le donazioni e le erogazioni liberali raccolte per coprire i costi di tali operazioni godranno, inoltre, di un incentivo fiscale del 65% per le persone fisiche e del 50% per le persone giuridiche. Con tali progetti gli Ets concorreranno, quindi, alla valorizzazione e allo sviluppo di attività ad alto valore sociale.
Le associazioni e gli Enti del Terzo settore sono partner strategici nel portare avanti questo tipo di iniziative perché promuovono progetti capaci di costruire valore sociale, culturale e solidarietà nei territori. Dando nuova vita ad edifici abbandonati sono protagonisti di una trasformazione urbana virtuosa che punta a creare nuovi punti di aggregazione e integrazione, preziosi per l’intera comunità.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi debbono:
• comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
• provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attività.

Impresa sociale

Il D.Lgs. n. 112/2017, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, abroga la previgente normativa di cui al D.Lgs. 155/2006 al fine di rimuovere i principali ostacoli allo sviluppo di tale particolare fattispecie normativa del Terzo settore. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, costituiti anche in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Alle cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla legge n. 381/1991, la qualifica di impresa sociale è attribuita ope legis.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche nonché gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. La nuova normativa ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni socio-sanitarie; i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
L'elenco delle attività di interesse generale sarà suscettibile di aggiornamento da farsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi.
Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Tuttavia, con la nuova normativa viene introdotta la possibilità per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- (se costituite in forma di società) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

I libri contabili

I libri contabili che gli ETS debbono tenere sono quelli che assicurino una corretta tenuta della contabilità in termini di cronologicità e di precisione delle registrazioni. Dato che vi è libertà di forma nella tenuta della contabilità di un ETS si consiglia per la contabilità ordinaria il tradizionale "libro giornale" dove vengono registrate cronologicamente tutte le operazioni dell'ente e il "libro inventari" dove viene riportato il bilancio alla fine dell'esercizio e forniti i dettagli ai conti.
La gran parte delle piccole associazioni può comunque redigere la contabilità in forma semplificata con il "rendiconto di cassa", ovvero con un "libro giornale" di natura prettamente finanziaria dove vengono annotate entrate e uscite.

Le APS possono avere diverse sedi senza vincoli sulla destinazione d’uso dei locali?

L’art.71 del Codice del Terzo settore stabilisce che i locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (purchè di tipo non produttivo) sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso.
Pertanto la risposta è positiva, purchè si tratti appunto di attività istituzionale.

Quali sono i diritti dei disabili soci di un Ente del Terzo Settore?

I disabili soci hanno gli stessi diritti di tutti gli altri soci.

Quali sono i diritti dei minori soci di un Ente del Terzo Settore?

I soci minori di età hanno uguali diritti rispetto agli altri soci, anche in termini di partecipazione al voto (in questo caso il diritto di voto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art.320
c.c.). Tale aspetto è stato anche oggetto della Sentenza della Corte di Cassazione n.23228 del 4.10.2017.

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